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Art. 363 — Formazione dell'inventario

ELI /it/codice-civile/art/363parte di Codice Civile
Art. 363. (Formazione dell'inventario). L'inventario si fa col ministero del cancelliere della pretura o di un notaio a cio' delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se e' possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia. Il giudice puo' consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire. L'inventario e' depositato presso la pretura. Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerita'.

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