Codice Civile
Art. 329 — Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale
Art. 329. (Godimento dei beni dopo la cessazione dell'usufrutto legale). Cessato l'usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.
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