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Art. 318 — Abbandono della casa paterna

ELI /it/codice-civile/art/318parte di Codice Civile
Art. 318. (Abbandono della casa paterna). Il figlio non puo' abbandonare la casa paterna o quella che il padre gli ha destinata. Qualora se ne allontani senza permesso, il padre puo' richiamarlo, ricorrendo, se e' necessario, al giudice tutelare.

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