Codice Civile
Art. 313 — Provvedimento della corte di appello
Art. 313. (Provvedimento della corte di appello). La corte, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalita' di procedura, senza esprimere i motivi, pronunzia in questi termini: si fa luogo o non si fa luogo all'adozione.
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