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Art. 310 — Cessazione degli effetti dell'adozione

ELI /it/codice-civile/art/310parte di Codice Civile
Art. 310. (Cessazione degli effetti dell'adozione). Gli effetti dell'adozione cessano: 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione; 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante.

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