Codice Civile
Art. 297 — Assenso del coniuge e dei genitori
Art. 297. (Assenso del coniuge e dei genitori). Se l'adottando o l'adottante sono coniugati, e' sempre necessario l'assenso del coniuge. E' necessario altresi' l'assenso dei genitori dell'adottando.
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