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Art. 2969 — Rilievo d'ufficio

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Art. 2969. (Rilievo d'ufficio). La decadenza non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilita' delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilita' dell'azione. Roma, addi' 16 marzo 1942-XX VITTORIO EMANUELE GRANDI

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