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Codice Civile

Art. 2959 — Ammissioni di colui che oppone la prescrizione

ELI /it/codice-civile/art/2959parte di Codice Civile
Art. 2959. (Ammissioni di colui che oppone la prescrizione). L'eccezione e' rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non e' stata estinta.

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