Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2953
Codice Civile

Art. 2953 — Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi

ELI /it/codice-civile/art/2953parte di Codice Civile
Art. 2953. (Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi). I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu' breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e' intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2952 Art. 2954 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.