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Art. 294 — Pluralita' di adottati o di adottanti

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Art. 294. (Pluralita' di adottati o di adottanti). Nessuno puo' avere piu' figli adottivi se non sono adottati col medesimo atto. Nessuno puo' essere adottato da piu' d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

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