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Art. 2933 — Esecuzione forzata degli obblighi di non fare

ELI /it/codice-civile/art/2933parte di Codice Civile
Art. 2933. (Esecuzione forzata degli obblighi di non fare). Se non e' adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto puo' ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, cio' che e' stato fatto in violazione dell'obbligo. Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale.

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