Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2930
Codice Civile

Art. 2930 — Esecuzione forzata per consegna o rilascio

ELI /it/codice-civile/art/2930parte di Codice Civile
Art. 2930. (Esecuzione forzata per consegna o rilascio). Se non e' adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto puo' ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2929 Art. 2931 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.