Codice Civile
Art. 2930 — Esecuzione forzata per consegna o rilascio
Art. 2930. (Esecuzione forzata per consegna o rilascio). Se non e' adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto puo' ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.
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