Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2902
Codice Civile

Art. 2902 — Effetti

ELI /it/codice-civile/art/2902parte di Codice Civile
Art. 2902. (Effetti). Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, puo' promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato. Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non puo' concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore e' stato soddisfatto.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2901 Art. 2903 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.