Codice Civile
Art. 2891 — Diritto dei creditori di far vendere i beni
Art. 2891. (Diritto dei creditori di far vendere i beni). Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei relativi fideiussori ha diritto di richiedere l'espropriazione dei beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile, purche' adempia le condizioni che seguono: 1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario anteriore; 2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato; 3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al quinto del prezzo aumentato come sopra; 4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale. L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullita' della richiesta.
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