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Art. 2877 — Spese della riduzione

ELI /it/codice-civile/art/2877parte di Codice Civile
Art. 2877. (Spese della riduzione). Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo. Se la riduzione e' stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.

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