Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2868
Codice Civile

Art. 2868 — Beneficio di escussione

ELI /it/codice-civile/art/2868parte di Codice Civile
Art. 2868. (Beneficio di escussione). Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non puo' invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non e' stato convenuto.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2867 Art. 2869 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.