Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2858
Codice Civile

Art. 2858 — Facolta' del terzo acquirente

ELI /it/codice-civile/art/2858parte di Codice Civile
Art. 2858. (Facolta' del terzo acquirente). Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo di acquisto e non e' personalmente obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, puo' rilasciare i beni stessi ovvero liberarli dalle ipoteche, osservando le norme contenute nella sezione XII di questo capo. In mancanza, l'espropriazione segue contro di lui secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2857 Art. 2859 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.