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Art. 2852 — Grado dell'ipoteca

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Art. 2852. (Grado dell'ipoteca). L'ipoteca prende grado dal momento della sua iscrizione, anche se e' iscritta per un credito condizionale. La stessa norma si applica per i crediti che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto gia' esistente.

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