Codice Civile
Art. 2848 — Nuova iscrizione dell'ipoteca
Art. 2848. (Nuova iscrizione dell'ipoteca). Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore puo' procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione. La nuova iscrizione non puo' essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.
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