Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2829
Codice Civile

Art. 2829 — Iscrizione sui beni del defunto

ELI /it/codice-civile/art/2829parte di Codice Civile
Art. 2829. (Iscrizione sui beni del defunto). L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto puo' eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se pero' risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2828 Art. 2830 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.