Codice Civile
Art. 2826 — Indicazioni dell'immobile ipotecato
Art. 2826. (Indicazioni dell'immobile ipotecato). Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificatamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, del numero del catasto o delle mappe censuarie, dove esistono, e di tre almeno dei suoi confini.
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