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Art. 2804 — Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

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Art. 2804. (Assegnazione o vendita del credito dato in pegno). Il creditore pignoratizio non soddisfatto puo' in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito. Se il credito non e' ancora scaduto, egli puo' anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.

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