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Art. 2802 — Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche

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Art. 2802. (Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche). Il creditore pignoratizio e' tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli e' tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

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