Codice Civile
Art. 2793 — Sequestro della cosa
Art. 2793. (Sequestro della cosa). Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente puo' domandarne il sequestro.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.