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Art. 2773 — Crediti dei comuni e delle provincie per tributi

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Art. 2773. (Crediti dei comuni e delle provincie per tributi). I crediti dei comuni e delle provincie per i tributi previsti dalla legge per la finanza locale hanno privilegio sopra gli immobili ai quali i tributi stessi si riferiscono. Il privilegio non e opponibile ai terzi che hanno acquistato anteriormente diritti sugli immobili.

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