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Codice Civile

Art. 2767 — Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato

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Art. 2767. (Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato). Nel caso di assicurazione della responsabilita' civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennita' dovuta dall'assicuratore.

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