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Art. 2765 — Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia

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Art. 2765. (Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia). Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia. Il privilegio sui frutti sussiste finche' questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze. Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764.

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