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Codice Civile

Art. 2752 — Crediti per tributi diretti dello Stato e per tributi degli enti locali

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Art. 2752. (Crediti per tributi diretti dello Stato e per tributi degli enti locali). Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per ogni tributo diretto, eccettuato quello fondiario, iscritti nel ruolo principale dell'anno in cui l'esattore procede o interviene nell'esecuzione e nel ruolo dell'anno precedente. Qualora si tratti di ruolo suppletivi, il privilegio non puo' esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio. Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle provincie, previsti dalla legge per la finanza locale, esclusi i tributi indicati dagli articoli 2771 e 2773.

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