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Codice Civile

Art. 2743 — Diminuzione della garanzia

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Art. 2743. (Diminuzione della garanzia). Qualora la cosa data in pegno o sottoposta a ipoteca perisca o si deteriori, anche per caso fortuito, in modo da essere insufficiente alla sicurezza del creditore, questi puo' chiedere che gli sia prestata idonea garanzia su altri beni e, in mancanza, puo' chiedere l'immediato pagamento del suo credito.

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