Codice Civile
Art. 2741 — Concorso dei creditori e cause di prelazione
Art. 2741. (Concorso dei creditori e cause di prelazione). I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche.
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