Codice Civile
Art. 2729 — Presunzioni semplici
Art. 2729. (Presunzioni semplici). Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.
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