Codice Civile
Art. 2721 — Ammissibilita': limiti di valore
Art. 2721. (Ammissibilita': limiti di valore). La prova per testimoni dei contratti non e' ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila. Tuttavia l'autorita' giudiziaria puo' consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualita' delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
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