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Codice Civile

Art. 2711 — Comunicazione ed esibizione

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Art. 2711. (Comunicazione ed esibizione). La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza puo' essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della societa', alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte. Negli altri casi il giudice puo' ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Puo' ordinare altresi' l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.

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