Codice Civile
Art. 2709 — Efficacia probatoria contro l'imprenditore
Art. 2709. (Efficacia probatoria contro l'imprenditore). I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non puo' scinderne il contenuto.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.