Codice Civile
Art. 2692 — Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti
Art. 2692. (Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti). La trascrizione delle domande e degli atti indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata secondo le modalita' stabilite dall'art. 2654. Si osservano inoltre le disposizioni del primo, terzo e quarto comma dell'art. 2655 e quelle dell'art. 2656.
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