Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2683
Codice Civile

Art. 2683 — Beni per i quali e' disposta la pubblicita'

ELI /it/codice-civile/art/2683parte di Codice Civile
Art. 2683. (Beni per i quali e' disposta la pubblicita'). Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicita' stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto: 1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione; 2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice; 3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2682 Art. 2684 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.