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Codice Civile

Art. 2675 — Responsabilita' del conservatore

ELI /it/codice-civile/art/2675parte di Codice Civile
Art. 2675. (Responsabilita' del conservatore). Il conservatore e' responsabile dei danni derivati: 1) dall'omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni; 2) dall'omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure dagli errori incorsi nei medesimi, salvo che l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non imputabili; 3) dalle cancellazioni indebitamente operate.

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