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Codice Civile

Art. 2665 — Omissioni o inesattezze nelle note

ELI /it/codice-civile/art/2665parte di Codice Civile
Art. 2665. (Omissioni o inesattezze nelle note). L'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validita' della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.

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