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Art. 2657 — Titolo per la trascrizione

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Art. 2657. (Titolo per la trascrizione). La trascrizione non si puo' eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.

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