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Codice Civile

Art. 2654 — Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione

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Art. 2654. (Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione). La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto.

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