Codice Civile
Art. 2651 — Trascrizione di sentenze
Art. 2651. (Trascrizione di sentenze). Si devono trascrivere le sentenze da cui risulta estinto per prescrizione o acquistato per usucapione ovvero in altro modo non soggetto a trascrizione uno dei diritti indicati dai numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643.
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