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Art. 2646 — Trascrizione delle divisioni

ELI /it/codice-civile/art/2646parte di Codice Civile
Art. 2646. (Trascrizione delle divisioni). Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote. Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.

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