Codice Civile
Art. 263 — Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'
Art. 263. (Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita'). Il riconoscimento puo' essere impugnato per difetto di veridicita' dall'autore del riconoscimento, da colui che e' stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L'impugnazione e' ammessa anche dopo la legittimazione. L'azione e' imprescrittibile.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.