Codice Civile
Art. 259 — Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale
Art. 259. (Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale). Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non puo' essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi abbia gia' dato il suo assenso al riconoscimento.
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