Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2563
Codice Civile

Art. 2563 — Ditta

ELI /it/codice-civile/art/2563parte di Codice Civile
Art. 2563. (Ditta). L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto e' disposto dall'art. 2565.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2562 Art. 2564 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.