Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 2554
Codice Civile

Art. 2554 — Partecipazione agli utili e alle perdite

ELI /it/codice-civile/art/2554parte di Codice Civile
Art. 2554. (Partecipazione agli utili e alle perdite). Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di una impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Per le partecipazioni agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell'art. 2102.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 2553 Art. 2555 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.