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Codice Civile

Art. 2552 — Diritti dell'associante e dell'associato

ELI /it/codice-civile/art/2552parte di Codice Civile
Art. 2552. (Diritti dell'associante e dell'associato). La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante. Il contratto puo' determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta. In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piu' di un anno.

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