Codice Civile
Art. 2540 — Insolvenza
Art. 2540. (Insolvenza). Qualora le attivita' della societa', anche se questa e' in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorita' governativa alla quale spetta il controllo sulla societa' puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa. Sono tuttavia soggette al fallimento le societa' cooperative che hanno per oggetto un'attivita' commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali.
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