Codice Civile
Art. 2536 — Distribuzione degli utili
Art. 2536. (Distribuzione degli utili). Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali. La quota di utili che non e' assegnata a riserva legale o statutaria e che non e' distribuita ai soci deve essere destinata a fini mutualistici.
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