Codice Civile
Art. 2529 — Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente
Art. 2529. (Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente). Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.
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